Sul sito dell' UDACE ho trovato questo articolo molto interessante che potrebbe tornare utile a molti ciclisti .....
Un socio ha posto un quesito: nel caso in cui un ciclista riporti delle lesioni dovute ad una caduta provocata dal sorpasso radente ad alta velocità di un autoveicolo può ottenere il risarcimento dei danni anche nel caso in cui non vi sia contatto tra i due mezzi?
Al fine di rispondere al quesito sottoposto alla mia attenzione, è necessario considerare che nel caso in esame l’ incidente si è verificato tra un’autovettura ed un ciclista. Si osserva questo in considerazione anche del consolidato orientamento della Corte di Cassazione in merito alla particolare condotta che il conducente di un autoveicolo è tenuto ad osservare in caso di sorpasso di un ciclista.
In tema di circolazione stradale, nella valutazione del margine di sicurezza, va tenuto in debito conto anche la mobilità del sorpassando, ambito questo che deve essere tanto più rilevante quanto meno veloce e più leggero sia il veicolo superato; pertanto, il conducente del veicolo a motore quando sorpassa un ciclista dovrà garantire un limite laterale di sicurezza maggiore in ragione degli ondeggiamenti e delle oscillazioni proprie di un veicolo “leggero” quale la bicicletta.
Il conducente di un veicolo sorpassante deve lasciare uno spazio libero sufficiente tra il suo veicolo e quello da sorpassare che va ancora più rigorosamente osservato in caso di sorpasso di velocipedi, i quali sono soggetti ad oscillazioni e deviazioni a causa del loro instabile equilibrio.
Il conducente di un’ autovettura è tenuto ad usare, pertanto, una particolare prudenza, al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza, in considerazione della minore stabilità del ciclista.
Atteso quanto sopra, anche nel caso in cui non vi sia diretto contatto tra i due mezzi ma il sorpasso del conducente dell’ autoveicolo sia avvenuto ad alta velocità e senza rispettare il limite della distanza di sicurezza, il ciclista avrà diritto ad ottenere il risarcimento dei danni dal responsabile civile a causa delle lesioni procurate dalla caduta.
Si ricorda ai soci che possono porre qualsiasi quesito presso il nuovo indirizzo di posta elettronica avvandreadimaiuta@cnfpec.it
da Udace.it
IL risarcimento in caso di incidente senza collisione (a prescindere dai veicoli coinvolti) è oramai pacifico da anni.
RispondiEliminaPer qualsiasi ulteriore info legale fate riferimento anche a me...
ed oltretutto senza farmi pubblicità gratuita!
Boogerd
Boogerd avvocato ufficiale del Blog ITALIANJET !!!!
RispondiElimina;o)) Ciao Simone